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Pagare il Canone TV, Parola all’esperto: “Prima e Dopo la legge di stabilità 2016”


Manca poco ormai al prossimo luglio 2016, quando tutti ci troveremo addebitati in bolletta per l’elettricità 70 euro in più dovuti al pagamento del Canone Televisivo, quindi possiamo cercare di rispondere alle domande che in parecchi si pongono: Perché pagare se non guardo la RAI? Cosa rischio se dichiaro di non possedere apparecchi atti a ricevere il segnale TV?

La questione è piuttosto complessa, e non a pochi dà fastidio doversi sobbarcare un onere ulteriore, e non solo per coloro che non guardano la TV ma possiedono semplicemente un Tablet, un PC portatile o similari, non solo per coloro che materialmente vorrebbero dedicare i 100 euro richiesti dal canone per spese necessarie, ma anche per chi non ha magari problemi economici, ma che per scelta ha optato per la Pay TV che gli garantisce una qualità differente. Ma andiamo con ordine, per cercare di chiarire alcuni punti della questione chiediamo all’esperto.

In cosa consiste il canone TV. Chi lo deve pagare.

L’esperto di Diritto Tributario e Avvocato Tributarista di Palermo, Avv. Antonino Zarcone, è intervenuto in tal senso: “Il canone televisivo è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano, impropriamente chiamato abbonamento, tuttavia non si tratta di un servizio scelto dai consumatori, ma il suo pagamento è imposto per legge. Si basa infatti su quanto disposto dal regio decreto legge 21 febbraio 1938, n.246 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 1938). Con referendum legittimo e ufficiale del 1995, si è stabilito la sua abrogazione, tuttavia non è cessato, inoltre non è stata abrogato dal cosiddetto decreto Taglia-Leggi, poiché è stata inclusa fra le leggi non suscettibili di abrogazione nella detta forma. Le entrate imputabili a questa imposta, sono direttamente devolute alla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., a cui è stata concessa la produzione e la trasmissione dei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo”.

La RAI.

“La sua qualificazione giuridica è stata sancita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.284 del 28 giugno 2002, la quale dispone che: « Benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio […] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge […] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come imposta». La determinazione di un canone a prezzo unico è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso. La Suprema Corte con la sentenza n.24010 del 20 novembre 2007 ha chiarito la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo, disponendo che: Non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo. Dunque il pagamento di questa imposta dipende esclusivamente dalla detenzione di un ‘apparecchio’, indipendentemente dall’effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne”.

Un po’ di Storia..e di ‘sconti’.

“Sino al 2015, il canone veniva pagato attraverso bollettini, tutto è cambiato con le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 che ha stabilito che il canone RAI sarà riscosso attraverso il prelievo nella bolletta energetica riferita agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, tra l’altro con una sensibile riduzione del suo importo. Infatti l’abbonamento annuo, che è sceso a 100 euro dai 113 di prima, sarà invece addebitato sulla bolletta elettrica degli italiani. Il primo addebito arriverà con la bolletta di luglio e sarà intorno ai 70 euro. A partire dal 2017, le rate saranno dieci, a cadenza mensile e di importo pari a 10 euro”.

Ecco cosa fare per non pagare il canone RAI. Ma occhio alla pena!

Ecco cosa è necessario fare e cosa si rischia in caso di dichiarazione mendace, ce lo spiega, concludendo, lo stesso Avvocato dello Studio Legale Tributario di Palermo: “Tutti i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, potranno dichiarare, attraverso un’apposita dichiarazione il cui modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della sua famiglia. In tale sede appare opportuno chiarire la natura di tale dichiarazione che va rapportata alla natura di imposta dello stesso canone ed infatti, la dichiarazione è presentata sotto  la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 ex d.p.r. n. 445/2000). Infatti dichiarare il falso in questa comunicazione configurerà un reato, con una pena fino a due anni prevista dal codice per le dichiarazioni mendaci”.



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